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ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2008

D.C.C. n. 12 del 29.2.2008: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
  • il decreto legislativo 28.9.1998, n. 360 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • il Comune di Mantova, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 6.2.2001 ha applicato, a partire dal 1° gennaio 2001, l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,2%;
  • con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 12.2.2002 l'aliquota di compartecipazione è stata rideterminata nella misura dello 0,4%;
  • con deliberazioni della Giunta Comunale n.113 del 13 maggio 2003, n. 40 del 3 febbraio 2004 e n.350 del 7 dicembre 2004, n.288 del 6 dicembre 2005 l'aliquota dello 0,4 % è stata confermata per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006;
  • con deliberazione n. 11 del 23 marzo 2007 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
VISTO l'articolo 1 comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 che, sostituendo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28.9.1998, n.360, ha previsto che i comuni possono, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO altresì che il sopra citato art. 1 comma 142 ha introdotto, dopo il comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 28.9.1998, n.360 il comma 3 bis il quale prevede che: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”;

RITENUTO di stabilire, in attuazione del programma di mandato e al fine di diminuire il carico fiscale per le fasce più deboli della cittadinanza, l’esenzione dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per i soggetti con un reddito imponibile complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a Euro 13.500,00;

ACCERTATO che le risorse previste nel bilancio 2008 sono tali da consentire la sopra citata esenzione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, entro il medesimo termine, devono approvare i regolamenti relativi ai tributi locali, così come stabilito dall'art.53 comma 19 della legge 23.12.2000, n.388;

PRESO ATTO che con provvedimento del 20 dicembre 2007 il Ministro dell'Interno ha disposto il rinvio al 31 marzo 2008 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTE le disposizioni in materia di potestà regolamentare delle Province e dei Comuni contenute nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo delle Risorse Patrimoniali e Finanziarie sulla regolarità tecnica e dal responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" (Allegati A e B);

DELIBERA

APPROVARE il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel testo composto da 4 articoli allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante (Allegato 1).

Allegato 1

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE All'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE


Art.1 - Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, disciplina l’applicazione, nel Comune di Mantova, dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art.2 - Determinazione dell'aliquota
1. L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è confermata, per l’anno 2008, nella misura dello 0,4 %.
2. Nel caso in cui non vengano deliberate variazioni entro la data di approvazione del bilancio di previsione, la misura dell’aliquota si intende prorogata di anno in anno.
3. La variazione dell’aliquota non può comunque eccedere la misura massima stabilita dalle norme vigenti.

Art.3 - Esenzioni
1. L’addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo all’anno precedente a quello nel quale l’addizionale è applicata, non supera l’importo di Euro 13.500,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 13.500,00 l’addizionale è dovuta ed è determinata applicando l’aliquota al reddito imponibile complessivo.

Art.4 - Disposizioni di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
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