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Indice delle Circolari e risoluzioni Ministeriali

MINISTERO DELLE FINANZE - Risoluzione 19 marzo 1999, n. 45/E
MINISTERO DELLE FINANZE - Circolare 21 maggio 1999, n. 111/E
MINISTERO DELLE FINANZE - Risoluzione 25 agosto 1999, n. 139/E


MINISTERO DELLE FINANZE - Risoluzione 19 marzo 1999 n.45/E

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. -Locali destinati a solai, cantine e garges - tassabilità - art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

Con la nota…. Il Comune di …. Premesso che la tassazione anche di cantine e solai ha determinato l’insorgere di un vasto contenzioso con i contribuenti rappresentati da alcune associazioni conclusosi con sentenze discordanti e considerato l’ampliamento della potestà regolamentare in materia tributaria previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.446/1997, chiede se sia facoltà dei comuni ritenere tassabili o meno i locali come le cantine, i solai e le autorimesse che per le loro particolari tipologie di destinazione d’uso si differenziano notevolmente dalle abitazioni in quanto incidono marginalmente sulla produzione di rifiuti.

Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che la sentenza n.113 dell’8 luglio 1998 della Sezione IX della Commissione tributaria provinciale di Parma (peraltro non confermata dalle sentenze nn.586 e 587 del 30 settembre 1998 di altra Sezione della stessa Commissione) ha escluso la sussistenza del presupposto di tassabilità dei solai, cantine e garages asserendo che l’uso di tali locali è saltuario e che in essi la presenza dell’uomo non è collegata aall’”intensità” della vita familiare cioè alla costante attività primaria determinata dalle “ quotidiane esigenze della vita privata”. L’infondatezza dell’interpretazione dell’art.62, comma 2, del D.Lgs. n.507/1993 consiste nell’avere affermato, da un lato, l’esistenza di un “uso”, sia pure saltuario, dei locali e, dall’altro, di avere considerato totalmente assente il presupposto della tassabilità, mentre la circolare n.95/E del 22 giugno 1994, nel menzionare quale causa limite di esclusione la presenza “sporadica” dell’uomo, deve intendersi riferita a superfici caratterizzate da usi meramente occasionali e nettamente distanziati nel tempo e pertanto diversi da quelli domestici, peraltro non obiettivamente rilevabili nella loro frequenza ed “intensità”. Tuttavia la possibilità per l’ente impositore di effettuare per tale tipologia di superfici la presunzione di rifiuti non preclude all’utente di dimostrare nel caso concreto, ai sensi del citato art.62, comma 2, l’inidoneità del locale a produrre apprezzabili rifiuti (inversione dell’onere della prova).

E’ il caso, infine, di osservare che la tariffa relativa alle abitazioni è già una tariffa media, poiché viene determinata tenendo conto della circostanza che possono far parte di esse ripostigli, cantine, solai o comunque locali con minore potenzialità di produzione di rifiuti; pertanto, anche se, in ipotesi, fosse possibile escludere tali superfici dalla tassazione, i comuni potrebbero essere costretti, per motivi di gettito, ad elevare le tariffe relative alle abitazioni stesse.

In ordine alla posssibilità dei comuni di prevedere o meno la tassabilità di solai, cantine e garages, si precisa che in sede di esercizio della potestà regolamentare il comune non può stabilire l’esclusione della tassazione di fattispecie imponibili senza superare uno dei limiti (definizione della fattispecie imponibile) posti dall’art.52 del D.Lgs.n.446/1997, mentre può prevedere con regolamento criteri di migliore articolazione tariffaria (ad esempio sottocategorie per abitazioni con garages) ovvero agevolazioni nel concorso meritevoli di considerazione (ad esempio: soggetti in disagio economico-sociale o organismi non lucrativi).

 

MINISTERO DELLE FINANZE - Circolare 21 maggio 1999, n. 111/E

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati. Deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la finanza loclae 1999 – Modifiche art.1 della L.9 dicembre 1998, n.426, art.31 della L.23 dicembre 1998, n.448 e art.1 del D.l.26 gennaio 1999, n.8, convertito dalla L.25 marzo 1999, n.75 – Chiarimenti.

Con i provvedimenti …… sono state previste, oltre alla proroga al 31 marzo 1999 del termine generale per le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la finanza locale 1999, modificazioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati sulla cui portata è opportuno fornire chiarimenti anche in relazione alle variazioni della normativa ambientale.

…………omissis……

1) In merito al regime fiscale applicabile nel caso di rifiuti urbani assimilati ai sensi dell’art.21, comma 2, lettera h), del D.Lgs.n.22/1997 si ribadisce, in relazione a talune incertezze sorte nella prassi, che l’esonero dalla privativa comunale (esclusione dell’obbligo di conferire al servizio pubblico tali rifiuti) ha luogo soltanto nel caso che sia dimostrato a consuntivo l’avvio al recupero attraverso idonea documentazione (art.10, commi 3 e 15, del d.Lgs. n.22/1997 o, qualora non sia previsto l’obbligo del formulario di identificazione, altra documentazione con attestazione di ricevuta da parte dell’impresa, incaricata del trattamento), fermi restando la qualificazione ed il regime di rifiuto assimilato, che continua ad operare, nei confronti dei soggetti che non destinano al recupero i rifiuti predetti. Di conseguenza spetta al produttore che ha avviato oggettivamente ed effettivamente i rifiuti al recupero, non la detassazione di superfici ma una riduzione della misura di tariffa (art.67, comma 2, del D.Lgs. n.507/1993 e art.49, comma 14, del D.Lgs. n.22/1997), sulla base dei criteri da stabilire con un’apposita norma regolamentare (circolari n.95/E del 22 giugno 1994 e n.119/E del 7 maggio 1998), che tenga conto, da una parte, della non proporzionalità dei costi generali, fissi, collettivi e comuni e, dall’altra, dell’esigenza di incentivare il riciclo di rifiuti rapportando proporzionalmente la riduzione all’entità del recupero rispetto alla produzione complessiva dei rifiuti.

Circa la misura della riduzione della tassa si ritiene, per quanto sopra detto e per esigenze di semplificazione, che la stessa possa essere calcolata in base ad un coefficiente attenuato di proporzionalità ai rifiuti destinati al recupero, eventualmente ancorato alle percentuali obbligatorie di raccolta differenziata e di recupero e riciclo prescritte dalle Direttive comunitarie (artt.24 e 37 del D.Lgs. n.22/1997). Il valore massimo di tale coefficiente va comunque determinato in modo che, anche nel caso di documentato recupero totale dei rifiuti assimilati, non comporti l’esonero integrale del prelievo per tenere conto del residuo carico relativo ai costi comuni e collettivi da coprire con la tassa.

……………..omissis…..

5) Sulla sussistenza del presupposto di imponibilità in ordine a talune fattispecie che hanno formato oggetto di recenti decisioni giurisdizionali (cantine, garage di abitazioni, arenili in concessione e simili) si ribadisce in via generale che la minore potenzialità di rifiuti di una superficie in uso (non accessoria o pertinenziale, né produttiva di rifiuti speciali o pericolosi) non dà luogo ad esonero per mancanza del presupposto (attitudine a produrre apprezzabili rifiuti: art.62, comma 2, del d.Lgs. n.507/1993) ma giustifica l’attenuazione della misura della tariffa unitaria del complesso ovvero può determinare la individuazione di una sottocategoria ( ad esempio, abitazioni con una determinata incidenza percentuale di superfici destinate a cantina, garage e ripostigli, stabilimenti balneari con determinata incidenza dell’arenile operativo non attrezzato, eccetera) rispetto alla categoria di base (abitazioni o stabilimenti ordinari con incidenza inferiore di tali locali o superfici).

D’altra parte l’esonero (illegittimo) di superfici (non accessorie o pertinenziali) a bassa produttività di rifiuti facenti parte di un complesso indurrebbe comunque ad apportare un aumento tariffario per le superfici tassate dell’intera categoria, stante l’invarianza dei rifiuti totali.

 

MINISTERO DELLE FINANZE - Risoluzione 25 agosto 1999, n. 139/E

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. Accertamento e riscossione. Richiesta detassazione area locale artigianale destinata a deposito materie prime. Ammissibilità.Condizioni. Art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Con la nota ……il Comune di ………chiede di conoscere se può essere accolta la richiesta di un contribuente, che ha compreso nella denuncia delle superfici, un deposito di materie prime annesso ad uno stabilimento di produzione artigianale di salotti, intesa adottenere la detassazione della superficie destinata a deposito ritenuta dal contribuente intassabile in quanto, trattandosi prevalentemente di bande metalliche accatastate una sull'altra, la medesima non è suscettibile di produrre rifiuti.

Al riguardo si rileva in generale che i locali (o aree) di deposito sono di norma superfici operative e quindi tassabili, salva la prova contraria che la produzione annuale dei rifiuti risulti in quantità non apprezzabile per sporadica movimentazione dei beni dell'impresa (ad esempio, materiale in disuso, ricambi,eccetera) in deposito non commerciale.

Trattandosi quindi di questione di fatto e di prova, ogni determinazione del caso specifico è rimessa alla valutazione dell'ufficio accertatore sulla base del predetto criterio desumibile dall'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993.

Si precisa infine che lo sgravio può essere effettuato per il passato soltanto se l'iscrizione a ruolo non è resa definitiva, altrimenti può essere utilizzato il potere di autotutela per l'annullamento discrezionale motivato del riconoscimento dell'infodatezza della pretesa tributaria e dalla sussistenza di un peculiare interesse prevalente dell'ente impositore all'eliminazione o riduzione della pretesa (giustizia sostanziale dell'imposizione, onerosità del contenzioso, effetti gravi per il contribuente in mancanza di particolari esigenze finanziate dal comune, eccetera.).

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