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Guida alla Tassa

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Indice
I soggetti passivi
I locali e le aree soggetti alla tassa
I locali e le aree non soggetti alla tassa
Il calcolo della tassa
Le riduzioni e le agevolazioni
La decorrenza della tassa
Gli adempimenti del contribuente
La tassa giornaliera di smaltimento
Il Funzionario Responsabile
Gli sgravi e i rimborsi
Il controllo delle denuncie gli accertamenti
Le sanzioni e gli interessi
Il ricorso

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi della tassa:

  1. l'occupante o il detentore (persona fisica o giuridica) dei locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato. Il titolo che contraddistingue, sul piano giuridico, l'occupazione (proprietà, usufrutto, locazione, comodato, occupazione abusiva, ecc.) è considerato, ai fini dell'applicazione della tassa, irrilevante.
  2. il proprietario che concede in locazione appartamenti ammobiliati, sebbene non sia di fatto il vero occupante.
  3. il singolo occupante o detentore di locali all'interno di centri commerciali integrati e il titolare di quota di multiproprietà.
  4. l'occupante o il detentore di alloggio condominiale.
  5. I componenti del nucleo familiare (conviventi) o coloro che usano in comune i locali o le aree risultano obbligati in solido per la medesima prestazione tributaria e ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità.
  6. Il rappresentante legale della persona giuridica è obbligato in solido con la società (o ente, istituto, associazione) per la prestazione tributaria.
  7. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o limitato i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione principale, anche se posta in altro comune

I locali e le aree soggetti alla tassa

La tassa è dovuta per tutti i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, tenuti a disposizione ed idonei ad essere utilizzati.
Sono soggetti alla tassa:

  • tutti i locali comunque denominati, chiusi o dotati di strutture che ne consentano la chiusura da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
  • i locali pertinenziali o accessori di abitazioni, come box, cantine, seminterrati;
  • le aree scoperte operative.

N.B. La tassa è interamente dovuta per tutti i locali tenuti a disposizione, quand'anche restino temporaneamente chiusi e non frequentati, purchè idonei ad essere utilizzati.

I locali e le aree non soggetti alla tassa

Locali ed aree esclusi:

  • le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate, chiuse e prive di arredo;
  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle abitazioni, come balconi, terrazze, posti auto scoperti;
  • le aree e le parti comuni del condominio (1) , anche se producono rifiuti.
  • i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani interni;
  • i locali e le aree o loro parti degli impianti sportivi e delle palestre riservati, e di fatto utilizzati, esclusivamente dai praticanti l'attività agonistica - sportiva;
  • i locali delle costruzioni rurali non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati, e le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle costruzioni suddette;
  • le costruzioni rurali ad uso abitativo (2), di fatto non utilizzate;
  • le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni ed autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento; nel caso in cui l'utilizzo risulti antecedente rispetto al termine finale indicato nel provvedimento, l'intassabilità dell'unità immobiliare rimane sino all'inizio dell'utilizzazione;
  • i locali utilizzati esclusivamente per cabine elettriche, le centrali termiche, i vani ascensore, le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne e simili.
  • i locali adibiti a celle frigorifere e locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione);
  • i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, fatte salve le parti tassabili;
  • i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private nei quali si producono rifiuti non assimilati;
  • i locali e le aree di proprietà comunale ed in uso al Comune, adibiti ad uffici comunali o a servizi comunali in gestione diretta;
  • gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  • l'area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto e le aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;
  • i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti; i locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso; le superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi e stati esteri.

Locali ed aree esenti:

  • i locali ad uso abitativo occupati da nuclei familiari assistiti economicamente in forma continuativa dal Comune di Mantova.
    L'esenzione viene concessa solo per il periodo in cui il nucleo familiare beneficia dell'assistenza economica continuativa.
    L'Ufficio Entrate Tributarie provvede, a seguito di segnalazione scritta del Settore Servizi Sociali contenente il nominativo, l'indirizzo, il codice fiscale e la data di ammissione all'assistenza, all' eventuale sgravio del tributo a decorrere dal verificarsi della variazione.
    Dalla data di dismissione dall'assistenza economica l'Ufficio provvede alla reiscrizione a ruolo del relativo tributo.
  1. art.1117 del Codice Civile.
  2. art.39, comma 1, lettera a) del T.U.II.DD. 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il calcolo della tassa

La tassa annuale viene calcolata moltiplicando:

la superficie dei locali e delle aree occupate X la tariffa prevista per la categoria di appartenenza

La superficie dei locali e delle aree occupate
La superficie dei locali occupati o tenuti a disposizione è desunta da planimetrie catastali, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali.
La superficie delle aree scoperte è desunta da planimetrie catastali, dal contratto d'affitto o dall'atto di concessione, oppure dalla effettiva misurazione del perimetro interno ed al netto delle costruzioni ivi esistenti.

La tariffa
Ai fini dell'applicazione della tassa vengono individuate dalla Giunta Comunale le tariffe, differenziate per categorie di contribuenza, che tengono conto, tra l'altro, della potenzialità di produzione di rifiuti propria delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili e delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento.

Il Comune di Mantova ha individuato:

  1. una categoria per le abitazioni e le relative pertinenze, cui corrisponde una tariffa unica e identica per ogni zona del Comune;
  2. altre 21 categorie, per le attività produttive, cui corrispondono altrettante tariffe diversificate.

Con deliberazione n. 49 del 30.1.2001 sono state stabilite dalla Giunta Comunale le tariffe in vigore per l'anno 2001:

Categoria Tariffa/MQ Categoria Tariffa/MQ
1 Lire 2.930 12 Lire 2.930
2 Lire 4.800 13 Lire 10.880
3 Lire 4.170 14 Lire 13.810
4 Lire 7.300 15 Lire 9.770
5 Lire 5.500 16 Lire 26.190
6 Lire 7.620 17 Lire 6.810
7 Lire 7.950 18 Lire 17.390
8 Lire 8.600 19 Lire 1.370
9 Lire 5.990 20 Lire 5.340
10 Lire 4.690 21 Lire 5.500
11 Lire 5.210 22 Lire 4.890

Le riduzioni e le agevolazioni

Il Comune di Mantova ha previsto sia riduzioni tariffarie, per particolari condizioni di uso, al fine di moderare il carico tributario in funzione di una produttività di rifiuti inferiore rispetto alla normale utilizzazione, sia agevolazioni a favore di talune fasce di contribuenti in condizioni obiettivamente disagiate ovvero a favore di enti e organizzazioni di utilità sociale.

Le riduzioni

  • Riduzione per abitazioni con unico occupante.

    E' pari al 10% della tariffa unitaria e si applica, su istanza del contribuente, alle abitazioni con unico occupante con superficie complessiva superiore a 40 metri quadri.

    La riduzione non si applica ai posti auto e garages.

  • Riduzione per locali ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo.
    E' pari al 20% della tariffa unitaria e si applica, su istanza del contribuente, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente.

    La riduzione è concessa a condizione che la licenza o autorizzazione o il contratto di concessione precaria per occupazione di suolo pubblico preveda un uso stagionale non superiore a 8 mesi all'anno, ovvero l'uso ricorrente non si protragga per più di 4 giorni per settimana.

Le Agevolazioni

  • Agevolazione per i locali ad uso abitativo occupati da nuclei familiari con reddito esclusivamente proveniente da una sola pensione, sociale o integrata al minimo, erogata dall'INPS.

    E' pari all'80% della tassa dovuta e si applica, su istanza del contribuente, ai locali ad uso abitativo occupati dai nuclei familiari che risultino possedere un solo reddito derivante da pensione, sociale o integrata al minimo, erogata dall'INPS.
    Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione non è considerato reddito quello derivante dall'eventuale abitazione di proprietà adibita ad abitazione principale.

  • Agevolazione per le abitazioni tenute a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.
    E' pari all'80% della tassa dovuta e si applica, su istanza del contribuente, ai locali ad uso abitativo occupati da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

    La riduzione si applica se l'alloggio:
    • non risulta ceduto in locazione o in comodato;
    • è privo degli allacciamenti idrici, elettrici e telefonici.
  • Agevolazione per i locali ed aree occupati da istituzioni scolastiche
    E' pari all'80% della tassa dovuta e si applica ai locali occupati dalle istituzioni scolastiche statali e non statali purché autorizzate dallo Stato o legalmente riconosciute.
    L'agevolazione è concessa sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, dal momento in cui decorre l'obbligazione.

  • Agevolazione per i locali ed aree occupati dalle organizzazioni di volontariato e dalle ONLUS
    E' pari al 50% della tassa dovuta e si applica ai locali ed aree occupati dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
    L'agevolazione è concessa sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, dal momento in cui decorre l'obbligazione.

La decorrenza della tassa

Inizio dell'occupazione
L'obbligazione che sorge dall'applicazione della tassa ha carattere annuale e decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Variazioni che comportano un aumento del tributo da corrispondere
Per le variazioni delle condizioni di tassabilità, dalle quali deriva un aumento del tributo da corrispondere (ad esempio, cambio di destinazione d'uso con applicazione di una tariffa più elevata, trasferimento in locali di metratura superiore, ecc.) l'obbligazione, calcolata in base ai nuovi parametri, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificata la variazione stessa.

Variazioni che comportano una diminuzione del tributo da corrispondere
Per le variazioni delle condizioni di tassabilità, dalle quali deriva una diminuzione del tributo da corrispondere (ad esempio trasferimento in abitazione di metratura inferiore rispetto a quella a ruolo, cambio di destinazione d'uso con applicazione di tariffa inferiore, ecc.), l'obbligazione, calcolata in base ai nuovi parametri, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

Cessazione dell'occupazione
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree estingue l'obbligazione derivante dall'applicazione della tassa dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata

Gli adempimenti del contribuente

Denuncia di occupazione dei locali

Da chi deve essere presentata
I soggetti passivi hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio Entrate Tributarie:

  • l'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali tassabili (denuncia originaria);
  • le variazioni che comportino mutazioni delle condizioni di tassabilità (denuncia di variazione);

Nell'ipotesi di inizio di occupazione o detenzione di più locali (ad es. di due abitazioni di cui una a disposizione), l'utente è tenuto a presentare una denuncia unica dichiarando contestualmente i diversi cespiti.
Le comunicazioni effettuate ai fini anagrafici (ad esempio per cambio di residenza ecc.) non sono considerate "rilevanti" ai fini fiscali; pertanto la denuncia per l'applicazione della tassa deve essere in ogni caso presentata.


Quando deve essere presentata

  • La denuncia originaria e la denuncia di variazione che comporta un aumento della tassa dovuta devono essere presentate entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o al verificarsi della variazione ed hanno effetto anche per le annualità successive qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
  • La denuncia di variazione che comporta una diminuzione dell'ammontare della tassa dovuta deve essere presentata al verificarsi della variazione; infatti il contribuente avrà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello nel quale è stata presentata la denuncia.

Come deve essere presentata
Le denunce, originarie, o di variazione vanno redatte sugli appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio Entrate Tributarie e pubblicati sul Portale Tributi

La denuncia dovrà in ogni caso riportare:

  • i dati anagrafici e il codice fiscale, dell'utente persona fisica
  • la denominazione, lo scopo sociale, la partita I.V.A. e il codice fiscale della persona giuridica;
  • i dati anagrafici e i codici fiscali dei componenti conviventi del nucleo familiare, che possono essere chiamati ad adempiere per la medesima prestazione tributaria;
  • i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell'ente, associazione, società od altra organizzazione;
  • il codice di classificazione dell'attività economica a fini II.DD. o I.V.A. nel caso di occupazione di locali destinati all'esercizio di attività;
  • l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati;
  • la data di inizio, o di variazione, dell'occupazione o della detenzione;
  • la sottoscrizione di colui che occupa i locali.

    Nel caso in cui il soggetto occupante sia persona giuridica la denuncia dovrà essere sottoscritta da colui che ne ha la rappresentanza legale.

N.B. La denuncia di variazione dovrà altresì riportare i dati precedentemente denunciati e non variati.

Dove deve essere presentata

La denuncia, originaria o di variazione, può essere presentata:

  • direttamente all'Ufficio Entrate Tributarie del Comune di Mantova, che ne rilascia ricevuta;
  • tramite servizio postale. In tal caso la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. Ove non sia possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune;
  • tramite fax.

    Alla denuncia inviata tramite servizio postale, fax o presentata da persona diversa da colui che risulta averla sottoscritta, dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento.

Denuncia di cessazione dell'occupazione o detenzione

Da chi deve essere presentata
Da coloro che hanno cessato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente denunciata. (L'occupazione si intende cessata quando i locali e le aree risultano completamente vuoti da persone e cose).

  • Gli eredi del contribuente sono soggetti, all'onere di presentazione della denuncia di cessazione dei locali od aree precedentemente occupati dal de cuius. Nel caso in cui i locali continuino ad essere occupati o detenuti dagli eredi, è necessario che questi ultimi comunichino il nominativo del nuovo titolare del tributo.
    Quando deve essere presentata
    La denuncia di cessazione deve essere presentata dal contribuente al verificarsi della cessazione dell'occupazione; il contribuente avrà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello nel quale è stata presentata la denuncia di cessazione.

Come deve essere presentata
Le denunce di cessazione vanno redatte sugli appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio Entrate Tributarie e pubblicati sulla Portale Tributi


La denuncia dovrà in ogni caso riportare:

  • i dati anagrafici, il codice fiscale, l'eventuale partita I.V.A dell'utente se persona fisica, la denominazione, lo scopo sociale, la partita I.V.A. e il codice fiscale se persona giuridica;
  • l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei locali ed aree cessati.
    La denuncia deve essere sottoscritta:
  • dall'utente-persona fisica;
  • dal titolare dell'attività;
  • dal rappresentante legale dell'ente, associazione, società;
  • dall' erede del contribuente deceduto.

Dove deve essere presentata

La denuncia di cessazione può essere presentata:

  • direttamente all'Ufficio Entrate Tributarie del Comune di Mantova, che ne rilascia ricevuta;
  • tramite servizio postale. In tal caso la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. Ove non sia possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune;
  • tramite fax.

    Alla denuncia inviata tramite servizio postale, fax, o presentata da persona diversa da colui che dichiara la cessazione dell'occupazione, dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante.


Richieste di riduzioni tariffarie

- riduzione del 10% della tariffa unitaria prevista per le abitazioni con unico occupante di superficie complessiva non superiore a metri quadri 40;
- riduzione del 20% della tariffa unitaria per i locali, diversi dall' abitazione, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente.

Per ottenere la riduzioni sopra indicate, il contribuente deve compilare gli appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Entrate Tributarie del Comune di Mantova e pubblicati sulla rete civica .

La richiesta deve essere:

  • presentata direttamente all'Ufficio Entrate Tributarie, che ne rilascia ricevuta, unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del richiedente se viene consegnata da persona diversa;
  • inoltrata all'Ufficio Entrate Tributarie tramite fax o servizio postale, corredata di copia fotostatica di un documento di riconoscimento del richiedente.
    Nel caso in cui l'istanza venga inviata a mezzo servizio postale, si considera quale data di presentazione, il giorno indicato dal timbro postale, ovvero, qualora il timbro non sia leggibile, il giorno precedente a quello in cui l'istanza stessa è pervenuta al Comune.

Le riduzioni tariffarie hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.
L'utente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni che consentono l'applicazione della tariffa ridotta.

Richieste di agevolazioni

- Agevolazione per i locali ad uso abitativo occupati da nuclei familiari con reddito esclusivamente proveniente da una sola pensione, sociale o integrata al minimo, erogata dall'INPS, consistente nella riduzione dell'80% della tassa;
- Agevolazione per le abitazioni tenute a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, consistente nella riduzione dell'80% della tassa.

Per ottenere le agevolazioni sopra indicate l'utente deve compilare gli appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Entrate Tributarie e pubblicati sulla rete civica.

La richiesta deve essere:

  • presentata direttamente all'Ufficio Entrate Tributarie, che ne rilascia ricevuta, unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del richiedente se viene consegnata da persona diversa;
  • inoltrata all'Ufficio Entrate Tributarie tramite fax o servizio postale, corredata di copia fotostatica di un documento di riconoscimento del richiedente.
    Nel caso in cui l'istanza venga inviata a mezzo servizio postale, si considera quale data di presentazione, il giorno indicato dal timbro postale, ovvero, qualora il timbro non sia leggibile, il giorno precedente a quello in cui l'istanza stessa è pervenuta al Comune.

L'agevolazione ha effetto dal 1°giorno del bimestre solare successivo alla presentazione dell'istanza stessa.
L'utente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni che consentono l'applicazione dell'agevolazione.

Il versamento

La riscossione della tassa annua avviene tramite "ruoli" formati dall'Ufficio Entrate Tributarie, nei quali sono riportati:

  • i nominativi degli utenti;
  • l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo;
  • le somme dovute dai contribuenti.
  • I suddetti ruoli vengono consegnati al Concessionario della riscossione5 che, attualmente, per il Comune di Mantova, è CARIVERONA BANCA S.p.A..
    Il Concessionario della riscossione, in seguito ad apposita convenzione in vigore dall'anno 2000, predispone avvisi di pagamento che, inviati ai contribuenti mediante posta ordinaria, consentono la riscossione del tributo in quattro rate.
    La somma indicata negli avvisi è comprensiva della tassa, delle addizionali ex ECA e del tributo provinciale (oggi pari, rispettivamente al 10% e al 5% della tassa), nonché degli eventuali interessi e sanzioni.

Il pagamento, può essere effettuato:

  • agli sportelli del Concessionario;
  • agli uffici postali, utilizzando normali bollettini di conto corrente postale o quelli pre-compilati allegati all'avviso di pagamento.


La tassa giornaliera di smaltimento

Sono soggette all'applicazione della tassa giornaliera di smaltimento le occupazioni:

  • di carattere temporaneo relative a locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio;
  • realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportano afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, ricreative ecc.);
  • poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

    E' considerato temporaneo l'uso complessivamente inferiore a 183 giorni in un anno solare, anche se ricorrente.

La tassa giornaliera non si applica nel caso di:

  • occupazioni di aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
  • occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a due ore;
  • occupazioni per sosta fino a due ore effettuate da esercenti il commercio ambulante.

Come si Calcola

La tassa giornaliera si calcola moltiplicando la tariffa giornaliera per i giorni di occupazione per la superficie dei locali e aree occupati.
La tariffa giornaliera per unità di superficie è così determinata:

tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d’uso dei locali ed aree
_______________________________________________________________________________ + 50%

                                                                365

Con deliberazione n. 49 del 30.1.2001 sono state stabilite dalla Giunta Comunale le tariffe della tassa giornaliera di smaltimento in vigore per l'anno 2001:

Categoria Tariffa/MQ Categoria Tariffa/MQ
    12 Lire 12
2 Lire 20 13 Lire 45
3 Lire 17 14 Lire 57
4 Lire 30 15 Lire 40
5 Lire 23 16 Lire 108
6 Lire 31 17 Lire 28
7 Lire 33 18 Lire 71
8 Lire 35 19 Lire 6
9 Lire 25 20 Lire 22
10 Lire 19 21 Lire 23
11 Lire 21 22 Lire 20

Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di autorizzazione dell'occupazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.

All'ammontare della tassa giornaliera, calcolato come sopra descritto, non vanno applicati né l'addizionale ex ECA, né il tributo provinciale

Gli adempimenti del contribuente
Con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuarsi all'atto dell'occupazione direttamente sul conto corrente postale di tesoreria, il contribuente assolve anche all'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo.

Il Funzionario Responsabile

Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dispone i rimborsi. Il Funzionario Responsabile per il Comune di Mantova è il dott. Giampaolo Trevisani.

Gli sgravi e i rimborsi

La materia degli sgravi e dei rimborsi trova una compiuta disciplina nell'articolo 75 del decreto legislativo n.507/1993, per i seguenti casi:

Cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno
La cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
La procedura finalizzata all'abbuono del tributo non dovuto, che consiste nel rimborso della quota di tributo versata in eccedenza ovvero nello sgravio della quota non ancora versata, deve essere avviata dall'Ufficio entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione.
L'Ufficio procede, con le modalità sopra descritte, all'abbuono del tributo già iscritto a ruolo anche nel caso di variazioni che comportino una diminuzione del tributo da corrispondere (ad esempio trasferimento in abitazione di metratura inferiore, ecc.). In questo caso il rimborso o lo sgravio decorrono dal dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di variazione.

Mancata presentazione di denuncia nel corso dell'anno di cessazione
Nel caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo è comunque dovuto per l'intera annualità.
Per le annualità successive la tassa non è dovuta se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree.

Il rimborso, o lo sgravio nel caso in cui il versamento non sia ancora stato effettuato, del tributo iscritto a ruolo è concesso su istanza del contribuente, da presentarsi entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento.

Alla richiesta, da presentare compilando l'apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Entrate Tributarie e pubblicato sulla rete civica, dovrà essere allegata:

  • la documentazione idonea a provare la non continuazione dell'occupazione da parte dell'utente;
  • le quietanze attestanti l'avvenuto pagamento nel caso in cui si chieda il rimborso di somme già versate.
    L'istanza può essere:
  • presentata direttamente all'Ufficio Entrate Tributarie, che ne rilascia ricevuta, unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del richiedente se viene consegnata da persona diversa;
  • inoltrata all'Ufficio Entrate Tributarie tramite fax o servizio postale, corredata di copia fotostatica di un documento di riconoscimento del richiedente.
    Nel caso in cui l'istanza venga inviata a mezzo servizio postale, si considera quale data di presentazione, il giorno indicato dal timbro postale, ovvero, qualora il timbro non sia leggibile, il giorno precedente a quello in cui l'istanza stessa è pervenuta al Comune.

Errori o duplicazioni
Gli sgravi ed i rimborsi conseguenti ad errori o duplicazioni ovvero relativi agli importi iscritti a ruolo in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale sono disposti d'ufficio entro il termine di novanta giorni.
Entro lo stesso termine va disposto anche lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito con il provvedimento di annullamento dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che sia intervenuta la sentenza della commissione tributaria provinciale.

Altri casi
In ogni altro caso lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio entro novanta giorni dalla motivata domanda del contribuente, da presentare, a pena di decadenza, entro due anni dall'avvenuto pagamento.
Rientrano in questi casi, ad esempio, i rimborsi e gli sgravi:

  • richiesti a causa del conseguimento, da parte dell'ente, di un gettito eccedente il costo del servizio;
  • riguardanti il tributo preteso in ordine a superfici escluse per legge dall'applicazione della tassa perché produttive di rifiuti speciali;
  • conseguenti a tassazione di accessori o pertinenze scoperte delle abitazioni o di aree a servizio di locali tassabili delle attività economiche.

Il controllo delle denunce e gli accertamenti

Attività di controllo ed accertamento

L'Ufficio Entrate Tributarie del Comune di Mantova, ai fini della corretta applicazione del tributo:

  • rettifica le denunce nel caso di infedeltà o incompletezza (accertamento in rettifica);
  • procede all'accertamento d'ufficio nel caso in cui le denunce risultino omesse (accertamento d'ufficio);

Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal Funzionario Responsabile, devono contenere:

  • gli elementi identificativi del contribuente;
  • gli elementi identificativi dei locali e/o delle aree e le loro destinazioni d'uso;
  • il periodo a cui si riferisce l'accertamento;
  • gli imponibili o maggiori imponibili accertati;
  • la tariffa applicata e gli estremi della relativa deliberazione di approvazione;
  • l'indicazione della maggior somma dovuta, distintamente per tributo, addizionali e interessi;
  • la motivazione che ha determinato l'emissione dell'avviso;
  • le motivazioni dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta;
  • l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle denunce e delle istanze di riduzione presentate dai contribuenti o dei dati acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, l'Ufficio può, indicandone i motivi:

  • invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
  • inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  • richiedere all'amministratore del condominio, ed al soggetto responsabile del pagamento per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato6.

Qualora il contribuente non ottemperi, nei termini concessi, agli inviti o alle richieste, è consentita la verifica diretta delle superfici e della destinazione d'uso dei locali, previo avviso comunicato al contribuente almeno cinque giorni prima della verifica.
Per le violazioni non collegate all'ammontare della tassa che ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo l'Ufficio emette atto di contestazione della violazione (ad esempio nel caso in cui il contribuente non restituisca il questionario o lo restituisca parzialmente compilato).

Le sanzioni e gli interessi

Sanzioni

Le sanzioni tributarie non penali sono state riordinate con l'emanazione dei decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997, entrati in vigore il 1° aprile 1998.
In particolare per quanto riguarda la tassa smaltimento rifiuti l'art.76 del D.Lgs.n.507/93 è stato sostituito dall'art. 12 lettera d) del D.Lgs. 473/97. E' necessario, pertanto, distinguere:

1) sanzioni applicabili per violazioni commesse anteriormente al 1° aprile 1998

Violazione Sanzione
Omissione di denuncia originaria o di variazione Sanzione (soprattassa) pari al: 50% della tassa dovuta
Tardiva presentazione di denuncia originaria o di variazione Sanzione (soprattassa) pari al: 5% o 20% della tassa dovuta se la denuncia è presentata con un ritardo rispettivamente inferiore o superiore al mese.
Infedele denuncia originaria o di variazione Sanzione (soprattassa) pari al:50% della differenza della tassa dovuta se l'infedeltà è superiore ad 1/4. Nessuna sanzione è applicata se l'infedeltà è inferiore ad 1/4.
Incompleta denuncia Sanzione (soprattassa) pari al:50% della differenza della tassa dovuta.
Omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario ovvero mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti Sanzione (pena pecuniaria) da L.50.000 a L.150.000

N.B. Per l'omesso o parziale pagamento della tassa giornaliera di smaltimento si applicano le sanzioni previste rispettivamente per l'omessa e per l'infedele denuncia.

  • Le sanzioni previste per l'omessa e per l'infedele denuncia sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie.


2) Sanzioni applicabili per violazioni commesse dal 1° aprile 1998

Violazione Sanzione
Omissione di denuncia originaria o di variazione Sanzione amministrativa:dal 100% al 200% della maggiore tassa dovuta con un minimo di Lire.100.000
Infedele denuncia Sanzione amministrativa:dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta, mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele degli stessi. Sanzione amministrativa:da Lire 100.000 a lire 500.000
Omissioni od errori che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo recanti pregiudizio all'attività di controllo Sanzione amministrativa:da Lire 100.000 a lire 500.000.

N.B. Per l'omesso o parziale pagamento della tassa giornaliera di smaltimento si applicano le sanzioni previste rispettivamente per l'omessa e per l'infedele denuncia.

  • Le sanzioni previste per l'omessa e infedele denuncia sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

Principio del "favor rei"

L'art. 3 del già citato D.Lgs. 472/97 stabilisce che se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al trasgressore.
Pertanto, per violazioni commesse anteriormente al 1° aprile 1998, l'ufficio deve irrogare la sanzione che risulta più favorevole dal confronto tra la precedente e l'attuale normativa.

Interessi

Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli al Concessionario della riscossione, nella misura:
- del 7 per cento per ogni semestre compiuto fino al 30.6.1998;
- del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto dal 1.7.19987.

Ravvedimento operoso

L'art 13 del D.Lgs. 472 del 18.12.1997, applicabile alle violazioni commesse dal 1°aprile 1998, prevede alcune ipotesi di riduzione delle sanzioni, quando l'autore di una o più violazioni provveda spontaneamente, ed entro certi termini, a regolarizzare il proprio comportamento omissivo od errato.
Pertanto, semprechè la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni o altre attività di controllo, si applicano le seguenti sanzioni:

Violazione Sanzione
Omissione di denuncia originaria o di variazione 1/8 del minimo della sanzione prevista = al 12,5% della tassa dovuta, con un minimo di lire 12.500, se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni
Errori ed omissioni incidenti sulla determinazione del tributo (denuncia infedele) 1/5 del minimo della sanzione prevista = al 10% della tassa dovuta, se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati entro un anno dall'omissione o dall'errore.
Errori ed omissioni, non incidenti sulla determinazione del tributo e recanti pregiudizio all’attività di controllo 1/5 del minimo della sanzione prevista = a Lire 20.000 se gli errori e le omissioni vengono regolarizzati entro un anno dall'omissione o dall'errore
Omesso pagamento della tassa smaltimento rifiuti giornaliera 1/8 del minimo della sanzione prevista = al 12,5% della tassa dovuta, con un minimo di lire 12.500, se il pagamento avviene con ritardo non superiore a novanta giorni.
Parziale pagamento della tassa smaltimento rifiuti giornaliera 1/5 del minimo della sanzione prevista = al 10% della tassa dovuta, se il pagamento avviene entro un anno dal parziale pagamento.

Stante il sistema di riscossione della tassa smaltimento rifiuti tramite ruolo ordinario non si rende applicabile la procedura del versamento contestuale alla regolarizzazione; procedura che si applica, invece al ravvedimento concernente le infrazioni commesse in materia di tassa giornaliera.
Per la tassa annuale il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento a seguito della necessaria iscrizione a ruolo.

Il ricorso

Contro:

  • l'avviso di accertamento;
  • il provvedimento che irroga le sanzioni;
  • il provvedimento che respinge il rimborso;
  • il ruolo;
  • la cartella di pagamento.

E'ammesso ricorso in carta legale alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova.

Il ricorso dovrà essere proposto, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, al Comune di Mantova - Ufficio Entrate Tributarie - mediante una delle seguenti modalità:

  • consegna dell'atto all'Ufficio Entrate Tributarie del Comune di Mantova medesimo che ne rilascia ricevuta sulla copia;
  • spedizione a mezzo del servizio postale da effettuarsi in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, indirizzato all'Ufficio Entrate Tributarie;
  • notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile .

Entro i 30 giorni successivi alla presentazione, a pena di inammissibilità, l'originale del ricorso notificato, o la copia con allegata la ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata, dovrà essere depositato nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova sita in Mantova - via Teatro Vecchio n. 21.

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