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Il Calcolo dell'Imposta

Si effettua moltiplicando LA BASE IMPONIBILE X LE ALIQUOTE stabilite annualmente dal Comune di Mantova.

Esempio di conteggio dell'imposta per fabbricato

  • Rendita catastale + rivalutazione del 5% = rendita catastale rivalutata
  • Rendita catastale rivalutata x 100 (o 34 per C/1, o 50 per A/10 e D, o 140 per B) = valore catastale rivalutato (=base imponibile)
  • Valore catastale rivalutato x aliquota = imposta lorda annua
  • Imposta lorda annuale - eventuale detrazione = imposta netta annua
  • Nel caso in cui il possesso dell'immobile si sia protratto solo per alcuni mesi dell'anno l'imposta netta annua va rapportata ai mesi di effettivo possesso.
  • Nel caso in cui ci siano più possessori dello stesso immobile l'imposta netta va rapportata alla quota posseduta da ogni singolo soggetto.

La Base Imponibile

  • a) Per i fabbricati iscritti in catasto
    è il valore costituito applicando alla rendita [ 12 ] risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5% (art.3, comma 48, legge 662/96, con effetto dal 1.1.1997), i seguenti moltiplicatori:
    • 34 per la categoria catastale C/1;
    • 50 per il gruppo catastale D e la categoria catastale A/10;
    • 100 per i gruppi catastali A e C, escluse le categorie catastali A/10 e C/1;
    • 140 per il gruppo catastale B.

[ 12 ] È il reddito annuo medio, ordinariamente ricavabile dalla unità immobiliare.

I fabbricati di nuova costruzione o che sono stati oggetto di variazioni strutturali o di variazione di destinazione d'uso (ad esempio, accorpamenti di più unità immobiliari, divisioni, ecc.) devono essere dichiarati all' Agenzia del Territorio con rendita proposta con la procedura informatica denominata "DOCFA" (Documento Fabbricati - Regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze n. 701 del 19.4.1994).
Se la rendita proposta non è rettificata dall'Agenzia del Territorio nei successivi 12 mesi, diviene definitiva per effetto del "silenzio-assenso".

  • b) per i fabbricati appartenenti al gruppo D non iscritti in catasto, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati
    è il valore determinato applicando, all'ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento (alla data di inizio di ciascun anno solare o, se successiva, alla data di acquisizione), i coefficenti fissati anno per anno con Decreto Ministeriale.

Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale viene attribuita al fabbricato la rendita catastale, il valore è determinato secondo le modalità indicate al precedente punto a). Il classamento non è retroattivo (Ministero delle Finanze, risoluzione 9 aprile 1998, n.27/E) : la differenza tra valore contabile e valore catastale non dà luogo a recuperi o a rimborsi d'imposta. · Se è stata espletata la procedura DOCFA, a seguito della quale risulta annotata negli atti catastali, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la "rendita proposta", i fabbricati non possono essere considerati sprovvisti di rendita catastale, e quindi seguono, per la determinazione della base imponibile, le regole descritte al punto a).
In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura DOCFA, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

  • c) per i fabbricati di interesse storico o artistico vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004 [ 13 ]
    è il valore [ 14 ] che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, rivalutata del 5%, il moltiplicatore 100 (anche se il fabbricato è classificabile nelle categorie catastali A/10, C/1 o nel gruppo catastale D).

Nel Comune di Mantova, nel quale vi è un'unica zona censuaria, la tariffa d'estimo di minore ammontare è di Euro 25,31 per ogni vano catastale. Qualora l'immobile sia censito nei gruppi catastali C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadri 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

Se l'immobile vincolato ai sensi del  D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004 è classificabile nel gruppo "D", è privo di rendita catastale ed appartiene ad un'impresa, la base imponibile si calcola utilizzando i valori contabili, prescindendo pertanto dal particolare trattamento sopra descritto.

[ 13 ] Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 5 luglio 2002, n.137
[ 14 ] art.2, comma 5, del D.L. 23 gennaio 1993, n.16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n.75

  • d) per le aree fabbricabili
    è il valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, per la determinazione del quale occorre avere riguardo:
    • a) alla zona territoriale di ubicazione dell'area;
    • b) all'indice di edificabilità;
    • c) alla destinazione d'uso consentita;
    • d) agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
    • e) ai prezzi medi di mercato

In caso di:

    • utilizzazione edificatoria dell'area
    • restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica del fabbricato
    • la base imponibile è costituita, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, fino al momento in cui si verifica l'effettivo utilizzo del fabbricato, dal valore dell'area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
      In particolare, per interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, l'estensione dell'area è data dalla somma tra la superficie su cui insiste l'edificio e l'area pertinenziale.
    • In caso di demolizione del fabbricato la base imponibile è costituita, fin dall'inizio dei lavori, dal valore dell'area, diminuito delle spese necessarie per la demolizione.

  • e) per i terreni agricoli
    è il valore determinato applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25% (art.3, comma 51, legge 662/96, con effetto dal 1.1.1997), un moltiplicatore pari a 75.

Attualmente il reddito dominicale può essere comprensivo anche degli eventuali fabbricati rurali che siano pertinenziali al terreno stesso. Quando il previsto censimento di tutti i fabbricati, che mira a realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, sarà completato, i fabbricati rurali risulteranno censiti al catasto fabbricati con attribuzione di autonoma rendita catastale.

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