Gli Immobili non soggetti all'ICI
Gli Immobili Esclusi
- a) le aree sottoposte a vincoli giuridici di natura pubblica o privata, che escludono in via permanente la possibilitā di costruire edifici classificabili nei gruppi catastali A, B, C, D (ad esempio aree destinate a verde pubblico, aree con vincoli paesaggistici o di rispetto dei corsi d'acqua o dell'abitato);
- b) i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono esercitate le attivitā di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli (cosiddetti terreni "incolti") e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attivitā diverse da quelle agricole;
- c) i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attivitā agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale, ossia i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa;
- d) gli immobili non classificabili come fabbricati, terreni agricoli o aree fabbricabili.
Gli Immobili Esenti
- a) gli immobili posseduti ad esempio dallo Stato, regioni, provincie, comuni, comunitā montane, aziende ospedaliere, camera di commercio destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati destinati ad usi culturali [ 6 ]
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietā della Santa Sede; [ 7 ]
- f) i fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali č prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati, dichiarati inagibili o inabitabili, che sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attivitā assistenziali; [ 8 ]
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina [ 9 ];
- i) i fabbricati posseduti e utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle societā, residenti nel teritorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivitā commerciali [ 10 ], destinati esclusivamente allo svolgimento di attivitā assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, sportive e ricettive [ 11 ];
- j) gli immobili posseduti e utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilitā sociale (ONLUS).
L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
[ 6 ] vedi art. 5 bis D.P.R. 26.9.1973 n. 601 e succ. modificazioni.
[ 7 ] vedi legge 27.5.1929, n. 810.
[ 8 ] vedi legge 5.2.1992, n.
104.
[ 9 ] vedi art. 15 Legge 27.12.1997, n. 984.
[ 10 ] vedi art. 73
comma 1 lettera c) D.P.R. 22.12.1986 n. 917.
[ 11 ] vedi art. 16 lettera a)
Legge 20.5.1985 n. 222.
