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IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso, descritto nell'art 13 del D.Lgs. 472 del 18.12.1997 e applicabile alle violazioni commesse dal 1°aprile 1998, prevede alcune ipotesi di riduzione delle sanzioni, quando l'autore di una o pių violazioni provveda spontaneamente, ed entro certi termini, a regolarizzare il proprio comportamento omissivo od errato.

La sanzione ridotta, il tributo e gli interessi moratori devono essere versati contestualmente, utilizzando i bollettini ordinari. In tal caso deve essere barrata la casella dedicata al "ravvedimento".
Gli interessi devono essere calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno nella percentuale pari al 2,5% annuo (Dm Economia 01.12.2003).

Nella compilazione del bollettino l'imposta dovuta va indicata nella casella corrispondente al tipo di immobile posseduto (ad es. "abitazione principale") mentre l'importo complessivo (imposta + sanzioni + interessi arrotondato all'euro per difetto se la frazione č inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo) va indicato nella riga dell'importo complessivo del versamento.

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