Le sanzioni tributarie non penali sono state riordinate con l'emanazione dei decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997, entrati in vigore il 1° aprile 1998. In particolare per quanto riguarda l'ICI l'art.14 del D.Lgs.n.504/92 č stato sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 473/97.
| Violazione | Sanzione |
| Omesso o tardivo pagamento dell'imposta | Sanzione amministrativa pari al: 30% dell'imposta |
| Omessa dichiarazione o denuncia | Sanzione amministrativa:dal 100% al 200% dell'imposta dovuta, con un minimo di Euro 51 |
| Infedele dichiarazione o denuncia | Sanzione amministrativa:dal 50% al 100%
della maggiore imposta dovuta |
| Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta, mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele degli stessi. | Sanzione amministrativa:da Euro 51,65
a Euro 258,23 |
| Omissioni od errori che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta | Sanzione amministrativa:da Euro 51,65 a Euro 258,23 |
· Le sanzioni previste per l'omessa e infedele denuncia sono ridotte ad un
quarto se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene
adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e delle
sanzioni.
· Le sanzioni amministrative previste per le omissioni od errori
che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, sono
irrogabili solo se tali infrazioni arrecano pregiudizio all'esercizio delle
attivitā di controllo.
