Testata del portale ICI

Le sanzioni tributarie non penali sono state riordinate con l'emanazione dei decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997, entrati in vigore il 1° aprile 1998. In particolare per quanto riguarda l'ICI l'art.14 del D.Lgs.n.504/92 č stato sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 473/97.



Violazione Sanzione
Omesso o tardivo pagamento dell'imposta Sanzione amministrativa pari al:
30% dell'imposta
Omessa dichiarazione o denuncia

Sanzione amministrativa:dal 100% al 200% dell'imposta dovuta,

con un minimo di Euro 51
Infedele dichiarazione o denuncia Sanzione amministrativa:dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta, mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele degli stessi. Sanzione amministrativa:da Euro 51,65 a Euro 258,23
Omissioni od errori che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta Sanzione amministrativa:da Euro 51,65 a Euro 258,23

· Le sanzioni previste per l'omessa e infedele denuncia sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e delle sanzioni.
· Le sanzioni amministrative previste per le omissioni od errori che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, sono irrogabili solo se tali infrazioni arrecano pregiudizio all'esercizio delle attivitā di controllo.

Rete Civica di Mantova | Webmaster e-mail | Sito realizzato da Asitech SpA | Ottimizzazione: 1024 x768 pixel - Internet Explorer 6.0