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Regolamento del Comune di Mantova per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai Tributi Comunali


Indice

Art. 1. - Principi generali
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Inapplicabilità dell'accertamento con adesione
Art. 4 - Competenza
Art. 5 - Attivazione del procedimento per la definizione
Art. 6 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
Art.7 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 8 - Contraddittorio con il contribuente
Art. 9 - Definizione dell'Accertamento
Art. 10 - Perfezionamento della definizione
Art. 11 - Modalità di versamento delle somme dovute
Art. 12 - Effetti della definizione
Art. 13 - Rinuncia all'impugnazione degli avvisi di accertamento
Art. 14 - Rinvio ed entrata in vigore

 

Art. 1. - Principi generali

  1. Il Comune di Mantova, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs.19.6.1997 n.218 e successive modificazioni e integrazioni, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento.
  2. Tale procedimento non è obbligatorio a termini di legge né per l'Ente impositore né per il contribuente, ognuno dei quali può comunque attivarlo secondo le modalità previste dal presente regolamento.


Art. 2 - Ambito di applicazione

  1. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica ai seguenti tributi comunali:
    • Imposta comunale sugli Immobili;
    • Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    • Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissione.
  2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
  3. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.


Art. 3 - Inapplicabilità dell'accertamento con adesione

Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. La definizione con adesione non si applica:

  • agli atti di liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni;
  • agli atti di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o alla mancata o incompleta compilazione di questionari;
  • agli atti di accertamento effettuati dall'Ufficio dopo aver esperito con esito negativo il procedimento di adesione, per mancata partecipazione del contribuente o per impossibilità di raggiungere l'accordo per la definizione;
  • agli atti di accertamento divenuti definitivi.


Art.4 - Competenza

  1. Competente alla definizione degli accertamenti con adesione è il Funzionario responsabile della gestione dei tributi.
  2. In sede di contraddittorio il Funzionario deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-beneficio dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in sede di eventuale ricorso.
    In ogni caso resta fermo il potere-dovere di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
  3. Nel caso dei tributi gestiti in concessione, la definizione compete al Concessionario.


Art. 5 - Attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

  • a cura dell'Ufficio entrate tributarie, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  • su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.


Art. 6 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

  1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita tutti i soggetti obbligati a comparire, mediante raccomandata o notifica.
  2. Nell'invito a comparire dovranno essere indicati:
    • gli elementi rilevanti, ai fini dell'accertamento, in possesso dell'Ufficio;
    • i periodi di imposizione oggetto di accertamento;
    • l'indicazione del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
  3. L'interessato può richiedere, entro la data indicata nell'invito, il differimento della comparizione, formulando istanza motivata.
    L'Ufficio, valutata l'istanza, può accordare il rinvio, dandone comunicazione al richiedente.
  4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
  5. La mancata partecipazione del contribuente, rilevata dal Funzionario Responsabile con apposito verbale, impedisce il ricorso al procedimento di adesione su istanza di parte di cui al successivo articolo 7.
  6. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico, che il comune, ai fini dell'esercizio delle attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.


Art.7 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

  1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art.6, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico
  2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
  3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini sospesi ai sensi del precedente comma 2.
  4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
  5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione salvo quanto indicato al comma 3 dell'articolo precedente.
  6. Se l'Ufficio non intende o non può applicare l'istituto ne dà formale comunicazione al contribuente, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, specificandone i motivi. Dalla notifica della comunicazione di rigetto, riprendono a decorrere i termini per impugnare gli atti avanti la Commissione Tributaria Provinciale e per il pagamento del tributo.


Art. 8 - Contraddittorio con il contribuente

Ai fini della trasparenza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione, per ogni fase del contraddittorio viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale si dà atto della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. I verbali devono essere predisposti in duplice esemplare e sottoscritti dal Funzionario Responsabile e dal contribuente o da suo procuratore. Una copia dei verbali sottoscritti viene consegnata al contribuente.


Art. 9 - Definizione dell' accertamento

  1. Esperito il contraddittorio, raggiunto l'accordo, viene redatto in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che definisce il procedimento.
    Tale documento deve essere sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore, e dal Funzionario Responsabile.
    L'atto, deve contenere essenzialmente:
    • l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda. In particolare dovranno essere evidenziate le dichiarazioni del contribuente, le proposte in rettifica dell'Ufficio e quanto stabilito in contraddittorio;
    • la liquidazione del tributo o del maggior tributo, gli interessi e le sanzioni;
    • le modalità per l'esecuzione del versamento delle somme dovute.
  2. Nel caso in cui, esperito il contraddittorio, non venga raggiunto l'accordo, si redige un apposito verbale.


Art. 10 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia di cui al successivo articolo 11 comma 4.
2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, in caso di pagamento rateizzato, il contribuente deve far pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e l'eventuale documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
3. L'ufficio, a seguito del ricevimento dei predetti documenti, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.


Art. 11 - Modalità di versamento delle somme dovute

  1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione può essere effettuato:
    • in unica soluzione;
    • ratealmente, su richiesta del contribuente, qualora le somme dovute siano superiori a Lire 1.000.000 (un milione).
  2. Il pagamento rateale può avvenire in un massimo di:
    • quattro rate trimestrali se l'importo dovuto non supera Lire 10.000.000 (dieci milioni);
    • otto rate trimestrali se l'importo dovuto non supera Lire 100.000.000 (cento milioni);
    • dodici rate trimestrali se l'importo dovuto supera Lire 100.000.000 (cento milioni).
  3. Le rate sono tutte di uguale importo e su quelle successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati su base giornaliera a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
  4. Per ottenere il beneficio del pagamento rateale il contribuente deve prestare idonea garanzia ai sensi dell'art. 38 bis del DPR n.633/1972 per l'intero importo rateizzato maggiorato degli interessi dovuti, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno.
  5. Le quietanze delle rate successive alla prima devono ugualmente pervenire all'Ufficio, a cura del contribuente, entro dieci giorni dal pagamento.
  6. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, autorizza l'Ufficio ad escutere la garanzia prestata per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi.
  7. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni) per la quale, attualmente, si procede alla riscossione tramite ruolo, il Comune provvederà all'iscrizione nei ruoli del tributo o maggior tributo, degli interessi, della sanzione ridotta risultanti dall'atto di accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente.
    In caso di mancato pagamento, il contribuente perderà i benefici acquisiti.
    Non è ammessa la possibilità di corrispondere le somme dovute per accertamenti relativi alla Tassa Smaltimento Rifiuti nella forma rateale di cui al precedente comma 1.


Art. 12 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, quest'ultimo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.


Art. 13 - Rinuncia all'impugnazione degli avvisi di accertamento

  1. Il contribuente destinatario di avviso di accertamento può definire il rapporto tributario oggetto dell'accertamento dichiarando acquiescenza all'atto impositivo, in forma scritta.
    L'acquiescenza comporta:
    • la rinuncia all'impugnazione dell'avviso avanti la Commissione Tributaria Provinciale;
    • la rinuncia a formulare istanza di accertamento con adesione.
      Il contribuente inoltre deve:
    • provvedere a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme
      complessivamente dovute a titolo di tributo, interessi e sanzioni;
    • far pervenire all'Ufficio, entro dieci giorni dal versamento, la quietanza dell'avvenuto
      pagamento.
  2. L'acquiescenza all'avviso di accertamento dà diritto alla riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate.
  3. Il contribuente può presentare istanza di versamento rateale delle somme dovute, con le modalità e le condizioni previste dal precedente articolo 10.
  4. L'accertamento definito con acquiescenza non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio. Non è esclusa, tuttavia, l'ulteriore azione accertatrice, nei casi previsti dall'articolo12, comma 2.


Art. 14 - Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 218/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Si rinvia altresì a quanto stabilito dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
3. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2001.

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