Abitazione principale
Ai fini dell'ICI per "abitazione principale" si intende:- l'unità immobiliare posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, nella quale il medesimo soggetto ha la residenza anagrafica.
Tale definizione è contenuta nell'articolo 8, comma 2 del D-Lgs. 504/92, così come modificato dall'art.1, comma 173 lettera b) della Legge 296/06 ed è richiamata nell'articolo 16 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta.
Il Regolamento comunale precisa inoltre (art.16, comma 1) che "la residenza si considera acquisita a decorrere dal momento in cui il soggetto ne ha fatto richiesta presso l'ufficio anagrafe" e che si considera adibita ad abitazione principale:
- l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi risiedono;
- l'unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnata al socio che vi risiede;
- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Nel caso particolare di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
