Aliquote
L'articolo 6 del decreto istitutivo dell'ICI ( D.Lgs. n.504/92) prevedeva che, per l'applicazione dell'imposta, fosse stabilita l'aliquota in misura unica, compresa tra il 4 per mille e il 6 per mille, ovvero il 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio.Con successivi interventi legislativi è stata concessa ai Comuni la possibilità di introdurre aliquote d'imposta differenziate tra il 4 per mille ed il 7 per mille. Tuttavia ai Comuni considerati ad alta tensione abitativa, ai sensi del D.L. 551/88 convertito nella Legge 61/89, è consentito derogare al limite massimo stabilito per le aliquote ICI dalla normativa vigente, in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (Legge 9.12.1998, n. 431).
Organo competente - Inizialmente, il già citato articolo 6 del D.Lgs.
504/92 demandava alla Giunta il potere di deliberare le aliquote, ma l'articolo
3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, che lo ha sostituito
completamente, ha previsto che, dal 1997, l'aliquota "è stabilita dal
Comune".
La genericità della norma ha dato origine ad interpretazioni
difformi sull'individuazione, in seno all'ente, dell'organo competente. Da un
lato infatti il Ministero dell'Interno (Circolare 21 febbraio 1997, n.
15900/1 bis) attribuiva alla Giunta la competenza a stabilire le
aliquote ICI, con facoltà di sottoporre la proposta deliberativa al Consiglio
Comunale, rimettendo a quest'ultimo la decisione finale, dall'altro la
giurisprudenza amministrativa, pronunciatasi ripetutamente in materia (si veda
ad esempio: Consiglio di Stato, sezione V, decisione 30 aprile 1997,
n.424; TAR Toscana, sentenza 24 novembre 1998, n.679), riteneva che il
potere di fissare le aliquote si dovesse inquadrare nel più vasto potere
"dell'ordinamento dei tributi", riservato all'organo rappresentativo dell'intero
corpo elettorale, ossia al Consiglio Comunale.
Il D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267 "Ordinamento degli Enti locali - Approvazione del
Testo Unico", attribuendo alla Giunta gli atti inerenti le funzioni di governo
non espressamente riservati agli altri organi (articolo 48, comma 2) e
prevedendo (articolo 42, comma 2, lettera f) che sia competenza del Consiglio
"l'istituzione e l'ordinamento dei tributi", con "esclusione della
determinazione delle relative aliquote", fa tornare in capo alla
Giunta la titolarità in materia di aliquote ICI.Infine, l'articolo 1 comma 156 della Legge 296/06 (Finanziaria per il 2007, ha modificato l'articolo 6 comma 1 del D.Lgs.504/92, precisando che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili sono stabilite dal Consiglio Comunale.
Il termine per la
deliberazione - L'articolo comma 169 della Legge 296/06, stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
In merito al termine per l'approvazione del bilancio si ricorda che l'art. 151 del già citato D. Lgs.18 agosto 2000, n.
267 prevede che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio
di previsione per l'anno successivo e che tale termine possa essere differito in
presenza di motivate esigenze.
