Leasing
- (LOCAZIONE FINANZIARIA)
E’ un contratto attraverso il quale il locatario (o conduttore o utilizzatore) che necessita di un bene si rivolge ad un intermediario specializzato (locatore o concedente) il quale acquista il bene al fine di darlo in godimento temporaneo al locatario contro il pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto il locatario può acquistare il bene ad un prezzo residuo finale, oppure chiedere una proroga del contratto. - A decorrere dall’1.1.1998, data in cui è entrato in vigore il disposto dell’articolo 58 del D.Lgs.15.12.1997, n.446, soggetto passivo dell’Ici è il locatario finanziario (o utilizzatore).
- L’obbligazione tributaria decorre dalla data della stipula del contratto di locazione finanziaria qualora tali diritti siano stati acquisiti successivamente al 31.12.1997, mentre decorre dal 1° gennaio 1998, qualora i diritti medesimi siano stati acquisiti anteriormente a quest’ultima data.
- Nell'ipotesi in cui il contratto di locazione finanziaria si riferisca ad un fabbricato classificabile nel gruppo catastale "D", non iscritto in catasto, interamente posseduto da imprese, distintamente contabilizzato, il locatario finanziario assume la qualità di soggetto passivo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto. Come precisato nella Circolare Ministeriale n.109/E del 18 maggio 1999, la stipulazione del contratto si considera perfezionata, e quindi operante ai fini del passaggio della soggettività passiva ICI dal locatore al locatario, nel momento in cui avviene la consegna a quest'ultimo dell'immobile oggetto del leasing, sia nel caso di immobili acquistati dal locatore, sia nel caso di fabbricati realizzati dalla società di leasing per conto del locatario.
