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Organizzazioni non lucrative di utilitą sociale (ONLUS)

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 460 del 4.12.1997 sono considerate organizzazioni non lucrative di utilitą sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societą cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalitą giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono, oltre alle altre caratteristiche, il divieto di svolgere attivitą diverse da quelle nei settori dell'assistenza sociale, socio sanitaria, sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico di cui alla Legge n. 1089/39, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica etc.

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 21 del medesimo decreto i comuni possono deliberare, nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilitą sociale (ONLUS) la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Il Comune di Mantova ha deliberato l'esenzione per i fabbricati condotti dalle ONLUS a condizione che gli stessi siano anche posseduti dalle medesime associazioni.

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