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Ultimo aggiornamento: 2 aprile 2007

La potestà regolamentare dei comuni

L’esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate comunali – tributarie ed extra tributarie– trova la sua base normativa in tre provvedimenti fondamentali:

  • l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, che disciplina la potestà regolamentare generale;
  • l’articolo 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, che detta norme particolari in materia di imposta comunale sugli immobili;
  • l’articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n.449, volto a integrare la disciplina generale della potestà regolamentare nello specifico settore dell’accertamento e della definizione dei tributi, anche per adesione, nonché in quello della repressione dei comportamenti illeciti.

Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446. Entrato in vigore il 1° gennaio 1998, il D.Lgs.446/97 ha operato il riordino del sistema dei tributi locali, in attuazione alla legge – delega 23 dicembre 1996, n.662. Un primo aspetto della riforma del sistema dei tributi locali riguarda la semplificazione e la razionalizzazione delle fattispecie impositive operate attraverso l’abolizione di alcuni tributi di competenza sia del comune che della provincia. L’articolo 36, comma 1, lettera c) del decreto ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP), mentre l’articolo 51 ha abolito le tasse di concessione comunale (sempre dal 1° gennaio 1998), l’imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e l’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione (entrambe dal 1° gennaio 1999).
La vera innovazione della norma in esame è contenuta, tuttavia, nell’articolo 52, che riconosce una generale potestà regolamentare dei comuni e delle province in materia di tributi locali.
Tale potere trova il suo fondamento principalmente nella legge 8 giugno 1990, n.142 (sostituita dal D.Lgs.18.8.2000, n.267 "Ordinamento degli Enti locali - Approvazione del Testo unico"), la quale aveva riconosciuto a comuni e province:

  • l’autonomia finanziaria, cioè il diritto degli stessi di provvedere alle proprie necessità contando fondamentalmente sulle proprie entrate;
  • l’autonomia impositiva, ossia la possibilità di raggiungere l’autonomia finanziaria attraverso l’imposizione di tributi propri;
  • l’autonomia normativa, attraverso l’emanazione degli statuti e dei regolamenti.

L’ulteriore promozione delle autonomie locali, nella specifica materia tributaria, doveva comunque avvenire entro i limiti previsti dalla Costituzione, in particolare dall’articolo 23, il quale riserva alla legge l’istituzione e la disciplina generale dei tributi (“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”).
L’articolo 52 del D.Lgs.446/1997, infatti, afferma che comuni e province hanno una potestà regolamentare generale in materia di gestione delle entrate tributarie, ad eccezione di ciò che attiene:

  1. la determinazione della fattispecie imponibile;
  2. l’identificazione dei soggetti passivi;
  3. la fissazione dell’aliquota massima.

I regolamenti comunali di disciplina delle entrate tributarie rientrano nella tipologia dei regolamenti di organizzazione e di esecuzione, dal momento che le materie su cui possono incidere sono circoscritte e non possono derogare a disposizioni di carattere generale previste da altre fonti; anzi, sono proprio le altre fonti del diritto che vanno ad integrare i regolamenti locali nelle materie che essi non disciplinano (articolo 52, comma 1: “Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni vigenti”).
Sotto il profilo del contenuto, i regolamenti possono disciplinare tutto quanto concerne l’applicazione dei tributi locali, l’accertamento, la riscossione, gli adempimenti e la semplificazione dei procedimenti.

In merito alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.n.446, l’articolo 59 individua gli ambiti, relativi all'Imposta comunale sugli immobili che possono essere sviluppati discrezionalmente dai singoli enti;l'articolo 62 prevede che l’imposta comunale sulla pubblicità possa essere trasformata e disciplinata in canone; infine l'articolo 63 introduce la possibilità di sostituire la tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche con un canone avente natura patrimoniale.

Legge 23 dicembre 1997, n.449 – Articolo 50 – Il Legislatore, nel quadro del processo di riorganizzazione e semplificazione del sistema tributario ha conferito agli enti locali la possibilità:

  • di prevedere specifiche disposizioni volte a razionalizzare il procedimento di accertamento, introducendo l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218;
  • di ridurre le sanzioni, regolamentando le circostanze esimenti e attenuanti.
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