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L'interpello del Contribuente

L'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente generalizza l'applicazione dell'istituto dell'interpello, già disciplinato dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n.413.
Il diritto di interpello può definirsi come uno strumento di "colloquio diretto" tra i due soggetti del rapporto tributario, volto a fornire al contribuente "giudizi qualificati" in ordine alla correttezza dell'applicazione delle norme. La caratteristica fondamentale dell'istituto in oggetto non è tanto il diritto di formulare all'Amministrazione finanziaria quesiti - diritto che è sempre esistito - ma la possibilità di ottenere delle risposte che sono vincolanti per l'Ente impositore, anche se con esclusivo riferimento all'oggetto ed al richiedente l'interpello.

Le istanze di interpello dei contribuenti devono:

  • essere redatte in carta semplice, non essendo soggette all'imposta di bollo;
  • indicare le genaralità del richiedente e, in particolare, il nome o la ragione sociale, il domicilio fiscale o la partita Iva, il recapito postale e telefonico o di posta elettronica. Le stesse indicazioni valgono, in quanto compatibili, anche per i quesiti formulati dagli enti pubblici, dalle associazioni di categoria, dagli ordini professionali e, in generale, da ogni tipologia di soggetto istante;
  • esporre la questione in maniera succinta ma esauriente e circostanziata, con riferimento a fattispecie concrete e personali. Il quesito deve riguardare problematiche che presentino obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni;
  • essere sottoscritte e contenere l'indicazione di tutti gli elementi di fatto nonché, se possibile, delle norme o degli altri dati (giurisprudenza, circolari, risoluzioni) ritenuti rilevanti o applicabili al caso specifico;
  • contenere, ai fini di una migliore comprensione dell'ordine dei problemi e della rilevanza pratica del quesito, la soluzione ritenuta corretta a fronte della fattispecie posta all'attenzione.

La presentazione dell'istanza non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
L'organo amministrativo competente ha sempre l'obbligo di fornire una risposta scritta e motivata, positiva o negativa, alle istanze del contribuente, nel termine di centoventi giorni. Qualora non vi provveda, opera l'istituto giuridico del silenzio - assenso, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, secondo periodo, dello Statuto "…si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente". La risposta dell'Amministrazione non può avere validità fuori della questione specificatamente illustrata e nei confronti di altri contribuenti.

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